Quali sono i casi in cui l’indennità di disoccupazione (NASpI, ASpI e Mini ASpI) è cumulabile con redditi da lavoro dipendente, autonomo o accessorio? L’Inps lo chiarisce con la circolare 174/2017, diradando alcuni dubbi in merito alla normativa già in vigore.
Di seguito, una breve guida per districarsi tre le varie eventualità.
Borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, attività sportiva dilettantistica
I titolari di borse di studio, premi o sussidi e i partecipanti stage o tirocini professionali, pur recependo somme riconosciute ai fini fiscali come redditi da lavoro dipendente, non possono essere considerati come soggetti che svolgano un’attività lavorativa con corrispettiva remunerazione: per tale motivo, i compensi derivanti dalle predette condizioni sono interamente cumulabili con la NASpI, e i beneficiari non devono effettuare alcuna comunicazione all’Inps.
Ciò non vale per i soggetti titolari di borse di studio e assegni di ricerca (es. dottorandi di ricerca con borsa di studio), che non possono invece percepire, per tali attività, compensi annui superiori a 8.000 euro.
I premi conseguiti per lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica, invece, sono interamente cumulabili con l’indennità di disoccupazione.
Prestazioni di lavoro occasionali
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che, nel corso dell’anno civile, producono un compenso non superiore a 5.000 euro per il prestatore. Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione, perciò un beneficiario NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionali nei limiti indicati dalla normativa. L’indennità di disoccupazione, in questo caso, è interamente cumulabile e non vi è obbligo di comunicazione all’Inps.
Attività professionale di liberi professionisti iscritti a specifiche casse di previdenza
Il reddito derivante da attività professionale è compatibile con la NASpI, con la riduzione della prestazione prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 22/2015 per il lavoratore autonomo o l’impresa individuale, per un limite di reddito consentito di 4.800 euro. In questo caso, il beneficiario della prestazione deve dichiarare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo stimato.
Amministratori, consiglieri e sindaci di società
I redditi di amministratori, consiglieri e sindaci di società sono assimilati a lavoro dipendente, perciò l’importo della prestazione erogata deve rientrare nel limite di 8.000 euro. Anche in questo caso, il beneficiario della prestazione deve informare l’Inps dichiarando il reddito annuo che prevede di recepire.
Soci di società di persone e di società di capitali
Per quanto riguarda i soggetti facenti parte di una società di persone (s.n.c. o s.a.s.), a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, si applica l’art. 10 del D.Lgs. 22/2015, con un limite di reddito previsto di 4.800 euro. Il beneficiario della prestazione è tenuto alla comunicazione all’Inps.
I soci di società di capitali, poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o assimilati, si ritiene possano beneficiare della NASpI per intero. Sono esclusi i soci di società a responsabilità limitata, iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti, per cui il limite di reddito previsto è pari a 4.800 euro.
Iscrizione ad Albi professionali e titolarità di partita IVA
L’iscrizione ad Albi professionali o l’apertura di una partita IVA da parte del benefeciario dell’indennità di disoccupazione non presuppongono necessariamente lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, pertanto sarà cura della struttura territoriale verificare se l’attività sia effettivamente svolta. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, e non accertino pertanto l’effettivo svolgimento dell’attività, la prestazione di NASpI potrà essere erogata. In caso contrario, il soggetto non potrà beneficiare della prestazione.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore con diritto alla corresponsione della NASpI potrà richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo residuo del trattamento spettante e non ancora erogato, come incentivo all’avviamento di un’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale.
L’incentivo all’automprenditorialità è riconosciuto per:
- Svolgimento di un’attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a casse specifiche;
- Avvio di un’attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- Costituzione di società unipersonale caratterizzata dalla presenza di un socio unico;
- Costituzione (o ingresso) in società di persone, poiché il reddito derivante dall’attività svolta dal socio è qualificato come reddito d’impresa;
- Costituzione (o ingresso) in una società di capitali in caso di svolgimento dell’attività a titolo di socio lavoratore.
Maternità e NASpI
Anche le lavoratrici percettrici di NASpI possono presentare domanda per l’indennità di maternità: in questo caso, è possibile interrompere la fruizione dell’indennità di disoccupazione in essere per un periodo di 5 mesi (da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo il parto, o da 1 mese prima del parto a 4 mesi dopo), corrispondenti al congedo obbligatorio. Allo scadere del congedo di maternità, la lavoratrice tornerà a percepire la NASpI residua.