Decreto Sostegni – D.L. n.41 del 22 marzo 2021

Decreto Sostegni – D.L. n.41 del 22 marzo 2021

Il 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.41, c.d. Decreto Sostegni. Di seguito le principali disposizioni contenute nel provvedimento in ambito di lavoro e previdenza.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario FIS/FSBA, Cassa Integrazione in Deroga

Il Decreto Sostegni interviene nuovamente sui trattamenti di integrazione salariale concedendo ulteriori periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° aprile 2021 in aggiunta alle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021.

  • Ulteriori 13 settimane per i trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, usufruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
  • Ulteriori 28 settimane per i trattamenti di assegno ordinario Fis, Fsba e trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, usufruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021; l’Inps con proprio Messaggio n. 1297 del 26/03/2021 cha chiarito che i periodi di integrazione salariale già richiesti e autorizzati ai sensi della Legge di Bilancio e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021 non sono imputati alle nuove 28 settimane che devono quindi ritenersi aggiuntive.
  • Ulteriori 120 giorni fino al 31 dicembre 2021 per i trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli.

È espressamente previsto che i trattamenti introdotti dal Decreto Sostegni siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).

Per i nuovi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Risultano confermati dal Decreto Sostegni i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento.

Riteniamo utile richiamare l’attenzione su alcuni aspetti che riguardano le modalità di utilizzo del trattamento di cassa integrazione, cercando di coglierne al massimo la potenzialità e ricordando che l’istituto considera usufruite tutte le settimane richieste indipendentemente dall’effettivo utilizzo.

Si ricorda inoltre che il numero di settimane concesse ha un collegamento con la singola unità produttiva.

Pertanto, è opportuno che le Aziende effettuino un’attenta e programmata gestione della cassa integrazione al fine di consentire il massimo utilizzo del trattamento di integrazione salariale Covid, con i benefici connessi alla riduzione dei costi.

Allo scopo si invitano le Aziende clienti che prevedono periodi di riduzione/sospensione dell’attività con decorrenza dal 1° aprile 2021, a prendere contatti con il proprio operatore paghe al fine di definire la durata e la modalità di fruizione del periodo, unitamente alla predisposizione delle comunicazioni di attivazione previste dalla normativa vigente.

Proroga blocco dei licenziamenti

È prorogato dal Decreto Sostegni il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso:
– fino al 30 giugno 2021, per i datori di lavoro che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19;
– fino al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro che possono accedere all’assegno ordinario ed alla CIG in deroga per Covid-19.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al già menzionato accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi;
  • in relazione al personale già impiegato nell’appalto, che sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Misure a favore dei lavoratori fragili

Sono prorogate fino al 30 giugno 2021 le misure previste dal Decreto-Legge “Cura Italia” in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, nonché dal medico curante, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, vale  a dire:

  • l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di base con indicazione nel certificato medico dei dati relativi alle certificazioni di cui sopra. Precisiamo che questa misura, scaduta il 15 ottobre 2020, e riattivata dalla Legge di bilancio 2021 dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è ora prorogata dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, con la precisazione che le assenze a tale titolo non sono computate nel periodo di comporto e sono condizionate all’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile;
  • lo svolgimento della prestazione in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Anche questa possibilità era scaduta il 28 febbraio 2021 ed è stata ora prorogata con decorrenza dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Accesso alla Naspi

Per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito consistente nel possesso di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato

 A far data dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è nuovamente possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dalla normativa ordinaria (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

Nell’applicazione di tale norma non si tiene conto delle proroghe e dei rinnovi già intervenuti.

Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti

Viene differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Si segnala che lo Studio procederà con le consuete trattenute se non perverranno unitamente alla consegna delle presenze espresse richieste di sospensione al proprio operatore paghe.

Ci riserviamo di comunicare eventuali ulteriori approfondimenti, successivamente alle istruzioni che perverranno da parte degli Enti competenti.

Evidenziamo che trattandosi di un decreto-legge, le norme in esso contenute, dovranno, per la loro definitiva validità, essere convertite in legge, entro il 21 maggio 2021, eventualmente modificate o integrate, dal Parlamento.

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