Coronavirus: premio di 100 euro per il lavoro svolto in sede a marzo 2020

Coronavirus: premio di 100 euro per il lavoro svolto in sede a marzo 2020

Come noto, l’art. 63 del DL Cura Italia ha previsto l’erogazione di un premio di € 100,00 che non concorre alla formazione del reddito, da corrispondere ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno lavorato nella propria sede di lavoro.

A seguito delle ultime indicazioni diramate dallAgenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 18/E del 08/04/2020, possiamo riassumere che il premio spetta:

  • ai dipendenti privati e pubblici;
  • con un reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019 non superiore a € 40.000,00;
  • per i giorni di presenza nel mese di marzo 2020 presso la propria sede di lavoro con esclusione dei giorni in cui l’attività lavorativa è stata prestata in modalità di smart working e per i giorni di assenza per qualsiasi altro motivo anche se giustificata e retribuita. E’ considerata presenza in sede anche l’attività lavorativa svolta dai lavoratori in trasferta presso clienti, in missioni oppure presso sedi secondarie;
  • indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o a tempo parziale. In merito a questi ultimi la Risoluzione sopra citata definisce che, fermo restando il limite massimo di  € 100,00, qualora il lavoratore abbia più contratti a tempo parziale in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore al quale dovrà dichiarare quindi i giorni di lavoro svolti e i giorni lavorabili presso l’altro datore di lavoro ai fini del calcolo della quota spettante.

Poiché l’incentivo è totalmente a carico dello Stato, lo Studio opererà dai versamenti delle Aziende clienti il recupero del premio anticipato ai dipendenti con la modalità della compensazione dal Mod. F24 del mese di riferimento alla corresponsione stessa utilizzando il codice tributo “1699” a credito.

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