Da venerdì 21 marzo è entrato in vigore il DL 34/14 che ha semplificato le regole su contratti a termine e apprendistato, prevedendo:
Contratti a termine
La durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che non necessita dell’indicazione della causale sul contratto di assunzione (acausalità), sale da 12 a 36 mesi.
Pur permanendo l’obbligo della forma scritta per il contratto a termine a pena di nullità del termine, è stato eliminato il precedente requisito (che ha generato moltissimo contenzioso) secondo cui le ragioni che giustificavano l’apposizione del termine dovevano essere specificate per iscritto.
Possibile prorogare fino ad un massimo di otto volte il contratto a termine (in precedenza era possibile una sola proroga), entro il limite dei 36 mesi, a condizione che le proroghe si riferiscano alle stesse mansioni.
In caso di proroga non sarà più necessario rispettare l’intervallo di tempo di 10 o 20 giorni. La nuova disciplina si applica anche ai contratti di lavoro a termine in corso di validità alla data di entrata in vigore del DL 34/14.
Stabilito un tetto del 20% dei contratti a termine rispetto al personale in organico in azienda, lasciando alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare questo limite. Le aziende fino a 5 dipendenti potranno sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
Anche per i contratti di somministrazione a tempo determinato si applica l’acausalità fino a 36 mesi
Apprendistati
- La forma scritta rimane solo per il contratto di apprendistato e per il patto di prova.
- Viene meno l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante con l’offerta formativa pubblica, che diventa facoltativa.
- Il DL 34 elimina il ricorso alla forma scritta per il piano formativo individuale, in precedenza previsto per indicare il percorso formativo interno all’azienda ed esterno.
- Eliminata la norma che prevedeva che l’assunzione di nuovi apprendisti era subordinata alla conferma del 30/50 % dei precedenti apprendisti.
- Previsto in caso di apprendistato di primo livello, quello che serve per acquisire una qualifica o un diploma professionale (che interessa giovani dai 19 ai 25 anni) la retribuzione del relativo monte ore complessivo di formazione nella misura del 35%, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva.