Patente a punti nei cantieri edili: modalità di presentazione della domanda

Patente a punti nei cantieri edili: modalità di presentazione della domanda

Con il Decreto n.132 del 18 settembre 2024, a partire dal 1° ottobre 2024 diventa obbligatoria la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, come previsto dal PNRR. Il 23 settembre è stata inoltre pubblicata a riguardo la circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce le prime indicazioni per effettuare la relativa richiesta di rilascio.

Soggetti coinvolti e requisiti

Dal 1° ottobre saranno tenuti al possesso della patente a punti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” all’interno di un cantiere edile. Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, anche le imprese individuali senza lavoratori rientrano nella definizione di lavoratore autonomo.

Sono invece esclusi i soggetti che effettuano forniture o prestazioni di natura puramente intellettuale (ingegneri, architetti, geometri…), oltre a tutte le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Per ottenere la patente a punti devono sussistere i seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • Possesso di DURC in corso di validità;
  • Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente deve essere dichiarato mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000.

Modalità di presentazione per la domanda della patente a punti

Sarà possibile effettuare la richiesta per il rilascio della patente dal portale dell’INL attraverso SPID o CIE a partire dal 1° ottobre 2024. Le istruzioni per effettuare la richiesta saranno prossimamente disponibili in apposita nota tecnica.

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. Alternativamente, sarà possibile delegare in forma scritta altro soggetto previsto dall’art. 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

All’accoglimento della richiesta, la patente sarà associata a un codice univoco generato dal portale e verrà rilasciata in formato digitale.

Nell’intervallo di tempo che intercorre dalla presentazione della domanda all’effettivo rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, ad eccezione dei casi in cui l’INL notifichi diversamente.

Il modello di autocertificazione

La circolare dell’Ispettorato contiene un Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, che imprese e lavoratori autonomi dovranno presentare in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, e che consente di accertare la presenza dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1 del TUS, ove previsti dalla normativa.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione del modello avrà efficacia fino al 31 ottobre e non esonera l’impresa o il lavoratore autonomo dalla presentazione della domanda tramite portale, che sarà da effettuarsi entro tale data. Dal 1° novembre, infatti, non sarà più sufficiente la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC per poter operare in cantiere.

Crediti aggiuntivi e decurtazione dei punti

Il punteggio iniziale indicato sulla patente a punti è di trenta crediti, che possono però aumentare fino a un massimo di cento in base ai criteri previsti dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

Ad esempio, possono essere attributi punti aggiuntivi per:

  • ragioni legate alla storicità dell’azienda;
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione di crediti nel corso del tempo;
  • attuazione di investimenti o formazione in materia di salute o sicurezza;
  • altri tipi di attività, investimenti o formazione specificati nella Circolare dell’INL.

I punti possono essere invece decurtati per provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi indicati all’interno dell’allegato I-bis del D. Lgs. 81/2008.

Patente a punti: le sanzioni

Ai soggetti che operino in cantiere sprovvisti di patente a punti, o che siano in possesso di una patente con meno di 15 crediti, si applicherà una sanzione amministrativa corrispondente al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere stesso, per una somma in ogni caso non inferiore a 6.000,00 euro. Inoltre, è prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Solamente nei casi in cui il valore dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente, sarà possibile terminare le attività in corso.

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