Nuove sanzioni: appalti, distacchi e somministrazione illecita

Nuove sanzioni: appalti, distacchi e somministrazione illecita

Con la nota n.1133 del 24 giugno, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rammenta le nuove sanzioni per somministrazione, appalti e distacchi illeciti, alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs. 276/2003 dall’art. 29 del Decreto Legge n. 19/2024.

Ambito di applicazione delle nuove sanzioni

Come già anticipato, la normativa riguarda tre diverse fattispecie: vediamole nel dettaglio.

Appalti illeciti

Un appalto è definito illecito se il contratto è privo di almeno uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (organizzazione dei mezzi, potere organizzativo e direttivo, rischio di impresa).

Nello specifico, l’appalto si considera illecito se:

  • L’appaltatore non esercita potere organizzativo e direttivo sul lavoratori utilizzati, ma sono il committente o i suoi preposti a esercitare i poteri datoriali;
  • L’appaltatore non assume il rischio d’impresa e non organizza autonomamente mezzi e risorse necessari;
  • La fornitura di manodopera risulta fittizia o i lavoratori vengono impiegati al di fuori delle previsioni di legge.

Distacchi illeciti

Il distacco è ritenuto illecito nei casi in cui:

  • Sia effettuato senza la sussistenza di un interesse concreto e attuale dell’azienda distaccante, ma con l’intenzione di trarre profitto sulla fornitura di manodopera a terzi;
  • Non sussista il requisito della temporaneità previsto dall’art. 30, D. Lgs. 276/2003, nel quale si afferma che vi è distacco quando un datore di lavoro “pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto”;
  • Al lavoratore distaccato non sia assegnato a una specifica e determinata attività lavorativa.

Somministrazione illecita

Si parla di somministrazione illecita qualora:

  • Avvenga da parte di soggetti non autorizzati;
  • Sia effettuata al di fuori dei limiti percentuali e delle modalità previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015;
  • La fornitura di manodopera risulti fittizia, configurando l’utilizzo dei lavoratori come illegitttimo;
  • Il contratto di somministrazione non sia stato stilato in forma scritta.

In sintesi, appalto, distacco e somministrazione sono considerati illeciti quando l’utilizzo dei lavoratori avviene in assenza dei requisiti di legge, con finalità elusive e senza un effettivo esercizio dei poteri direttivi e organizzativi da parte dell’appaltatore, del distaccante o del somministratore.

Cosa prevede il nuovo regime sanzionatorio

La pena consisterebbe nell’arresto fino a un mese o nell’ammenda di 60,00 euro al giorno per ciascun giorno di occupazione e per ogni lavoratore interessato. Occorre tuttavia tener conto dell’aumento delle senzioni del 20% introdotto dalla Legge di Bilancio 2019: gli ispettori del lavoro dovranno pertanto far riferimento a una sanzione base giornaliera di 72,00 euro per ciascun lavoratore, anziché i predetti 60,00 euro.

Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024, la data di entrata in vigore del Decreto Legge. Il nuovo regime sanzionatorio si applica inoltre alle condotte iniziate prima del 2 marzo e proseguite dopo tale data.

Per le condotte iniziate ed esaurite prima del 2 marzo, invece, si applica il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, regolato con la circolare 6/2016 dal Ministero del Lavoro.

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